I. Ambito di applicazione
- Le seguenti CGV si applicano all'intero rapporto giuridico attuale e futuro tra Biketec GmbH e il cliente per quanto riguarda l'acquisto di componenti e accessori ("Prodotti contrattuali"). Nell'ambito di un rapporto commerciale continuativo, le presenti CGV si applicano anche a tutte le future forniture al cliente, senza che quest'ultimo debba essere messo al corrente dell'applicazione delle presenti CGV in ogni singolo caso.
- Il cliente riconosce il carattere vincolante delle presenti CGC al momento dell'ordine e al più tardi al momento dell'accettazione della consegna dei prodotti contrattuali ordinati. Qualora il cliente utilizzi termini e condizioni contrastanti, divergenti o supplementari, la loro applicabilità a Biketec Europe GmbH sarà esclusa, anche se Biketec GmbH non vi si oppone espressamente. Ciò vale anche nel caso in cui Biketec Europe GmbH effettui senza riserve le consegne al cliente sapendo che le condizioni del cliente sono in contrasto o si discostano dalle presenti CGV o dalle disposizioni di legge.
- Indipendentemente dalle traduzioni delle presenti CGC, è vincolante solo la versione in lingua italiana.
II. Conclusione del contratto
- Le informazioni contenute nei cataloghi, nella presenza online o in altri documenti pubblicitari di Biketec GmbH non costituiscono offerte o descrizioni di prodotti vincolanti. Solo le caratteristiche concordate (ad esempio il tipo, la quantità, le specifiche, la qualità, la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità o altre caratteristiche concordate nel processo di ordinazione) fanno parte del contratto. Con il rispettivo ordine, il cliente presenta un'offerta vincolante. Biketec GmbH esaminerà tale offerta entro due settimane dal ricevimento. Il contratto si conclude solo con la conferma d'ordine scritta di Biketec Europe GmbH (anche via e-mail) entro due settimane dal ricevimento dell'ordine e si basa esclusivamente sul contenuto della conferma d'ordine e/o delle presenti CGV. Nel caso in cui Biketec Europe GmbH modifichi l'offerta del cliente o presenti essa stessa un'offerta al cliente, Biketec Europe GmbH sarà vincolata da questa per 30 giorni dalla spedizione (vale la data della lettera di offerta).
- Con la stipula del contratto, il cliente ha l'obbligo vincolante di accettare la merce. Se il cliente annulla l'ordine o rifiuta di accettarlo, Biketec GmbH ha il diritto di fatturare l'intero prezzo di acquisto concordato.
- Richieste di modifica e scostamenti dopo la stipula del contratto su richiesta del cliente possono avere un'influenza sui periodi e sulle date di consegna, nonché sui prezzi, e diventano pertanto effettivi solo dopo un accordo corrispondente.
- L'accettazione di un ordine di sviluppo o di un adattamento personalizzato per il cliente non costituisce un obbligo da parte di Biketec GmbH di verificarne l'idoneità allo scopo economico previsto dal cliente o la conformità alle norme legali o agli standard tecnici applicabili. Nel caso in cui Biketec Europe GmbH nutra dubbi fondati sulla compatibilità delle specifiche del cliente con le condizioni legali e tecniche, Biketec Europe GmbH ne informerà il cliente e avrà il diritto di trattenere lo sviluppo/adattamento fino a quando il cliente non avrà dato la sua esplicita approvazione scritta. Biketec GmbH si riserva inoltre il diritto di richiedere al cliente una prova di compatibilità. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie saranno disciplinate dalla precedente clausola 3.
III. Termini e date di consegna
- I termini di consegna indicati da Biketec Europe GmbH sono da intendersi come date approssimative e richiedono informazioni complete da parte del cliente, nonché l'adempimento di tutti gli atti di cooperazione da parte del cliente, tra cui la prestazione dei pagamenti dovuti o l'ottenimento di permessi o autorizzazioni di importazione, esportazione o altro commercio estero. Biketec GmbH è autorizzata a effettuare consegne parziali se queste sono ragionevoli per il cliente (ad esempio, non causano lavoro aggiuntivo o costi aggiuntivi).
- Sono possibili ritardi nelle consegne, in particolare a causa di colli di bottiglia nella produzione. La consegna corretta e puntuale da parte dei fornitori è riservata. Eventi imprevedibili e inevitabili al di fuori del controllo di Biketec Europe GmbH, quali vertenze sindacali, provvedimenti ufficiali, scioperi, epidemie, guerre, atti di terrorismo, catastrofi naturali, controversie industriali o interruzioni dei trasporti ("forza maggiore") esonerano Biketec Europe GmbH dall'obbligo di consegna puntuale per la durata di tali eventi. Se la Forza Maggiore comporta un ritardo nella consegna di oltre 3 [tre] mesi, ciascuna delle parti può chiedere l'adeguamento del contratto o - se ciò non è ragionevole per una parte - recedere dal contratto.
- Se le consegne di Biketec Europe GmbH sono in ritardo, il cliente avrà il diritto di contropedale solo se Biketec GmbH è responsabile dei ritardi e un termine ragionevole per la consegna fissato dal cliente è scaduto senza successo.
- Se il cliente è in ritardo nell'accettazione
o viola altri obblighi di collaborazione, Biketec Europe GmbH ha il diritto, senza pregiudizio di altri diritti, di immagazzinare adeguatamente i prodotti contrattuali a rischio e a spese del cliente o di recedere dal contratto.
- Tutte le consegne vengono effettuate DAP ex magazzino Elsenfeld.
IV. Spedizione, imballaggio, trasferimento del rischio
- Se non diversamente concordato, la merce viene spedita tramite un'apposita via di spedizione nell'imballaggio abituale. Il cliente dovrà smaltire l'imballaggio a proprie spese.
- Il rischio passa al cliente al momento della consegna dell'oggetto della fornitura all'impresa di trasporto o, se il cliente ritira personalmente i prodotti contrattuali, al momento della consegna al cliente. Se la consegna o la spedizione è ritardata per motivi imputabili al cliente, il rischio passa al cliente il giorno della notifica che i prodotti contrattuali sono pronti per la spedizione.
- L'assicurazione sul trasporto viene stipulata solo su richiesta e a spese del cliente.
V. Prezzi, fatturazione
- La fatturazione da parte di Biketec GmbH avviene sempre in EUR o nella valuta indicata nella conferma d'ordine.
- I prezzi si intendono al netto di imposte, dazi e tasse doganali, magazzinaggio, assicurazione, imballaggio e trasporto forfettari, smaltimento anticipato e altre imposte, tasse e tasse; queste saranno addebitate in aggiunta, se applicabili.
- Se tra la stipula di un contratto e la data di consegna prevista concordata intercorrono più di quattro mesi, si applica il prezzo valido al momento della consegna , nella misura in cui si siano verificate circostanze esterne che influiscono sui costi di approvvigionamento di Biketec GmbH (variazioni di prezzo delle materie prime, dell'energia e dei trasporti, componenti dei fornitori, strozzature nella fornitura, requisiti legali e altre circostanze esterne comparabili). Ciò non vale se è stato espressamente concordato un "prezzo fisso".
- Altre circostanze mutate dopo la stipula del contratto che comportino aumenti o riduzioni dei costi daranno diritto a ciascuna parte di negoziare un adeguamento del prezzo. La clausola III.2 rimane inalterata.
- La fattura di Biketec GmbH deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna, senza alcuna deduzione da parte del cliente. Per la consegna di ricambi si applica il termine di pagamento ridotto di 10 giorni dalla consegna. In caso di ritardo nel pagamento, Biketec GmbH ha il diritto di richiedere il pagamento immediato di tutti i crediti in sospeso e di addebitare gli interessi di mora al tasso legale. Il diritto di contropedale e di risarcimento danni rimane inalterato.
- Se, dopo la conclusione del contratto, il rischio di incapacità di pagamento del cliente diventa riconoscibile, Biketec GmbH ha il diritto di eseguire le consegne in sospeso solo dietro pagamento anticipato o presentazione di garanzie. Se gli anticipi o le garanzie non sono stati forniti nemmeno dopo la scadenza di un termine ragionevole, Biketec Europe GmbH ha il diritto di recedere da singoli o da tutti i contratti con il cliente, in tutto o in parte. Biketec Europe GmbH si riserva il diritto di far valere ulteriori diritti.
- Il cliente ha diritto alla compensazione solo se la sua contropretesa è incontestata o è stata riconosciuta con sentenza dichiarativa.
VI. Riserva di proprietà
- Tutti i prodotti contrattuali rimangono di proprietà di Biketec GmbH fino al completo pagamento.
- Il cliente è autorizzato a vendere e/o utilizzare la merce sottoposta a riservato dominio nell'ambito della normale attività commerciale, a condizione che non sia in ritardo con i pagamenti. Non sono ammessi pegni o trasferimenti a titolo di garanzia. I crediti derivanti dalla rivendita o da qualsiasi altro motivo legale (assicurazione, azione non autorizzata) relativi alla merce sottoposta a riservato dominio (compresi tutti i crediti a saldo dei conti correnti) sono ceduti dal cliente a Biketec Europe GmbH a titolo di garanzia; Biketec Europe GmbH accetta la cessione. Biketec Europe GmbH autorizza revocatoriamente il cliente a riscuotere a proprio nome i crediti ceduti a Biketec Europe GmbH. L'autorizzazione all'addebito diretto può essere revocata in qualsiasi momento se il cliente non adempie correttamente ai propri obblighi di pagamento. Il cliente non è autorizzato a cedere tali crediti; ciò vale anche per la riscossione dei crediti tramite factoring, a meno che non venga contestualmente stabilito l'obbligo del factor di effettuare il pagamento dell'importo dei crediti direttamente a Biketec Europe GmbH finché sussistono crediti nei confronti del cliente.
- In caso di accesso da parte di terzi alla merce sottoposta a riserva di proprietà, in particolare in caso di sequestro, il cliente deve richiamare l'attenzione sulla proprietà riservata di Biketec Europe GmbH e mettere immediatamente Biketec Europe GmbH in condizione di far valere i propri diritti di proprietà. Nella misura in cui il terzo non sia in grado di rimborsare a Biketec GmbH le spese giudiziarie o extragiudiziarie sostenute a questo proposito, il cliente ne risponde.
- Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata con altri articoli non appartenenti a Biketec Europe GmbH, Biketec Europe GmbH acquisisce la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà (importo finale della fattura, IVA inclusa) e gli altri articoli lavorati al momento della lavorazione. Per il nuovo articolo creato dalla lavorazione vale quanto detto per la merce sottoposta a riservato dominio. In caso di miscelazione inscindibile della merce sottoposta a riserva di proprietà con altri articoli non appartenenti a Biketec Europe GmbH, quest'ultima acquisirà la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore della merce sottoposta a riserva di proprietà (importo finale della fattura, IVA inclusa) e gli altri articoli miscelati al momento della miscelazione. Se l'articolo del cliente deve essere considerato l'articolo principale a seguito della miscelazione, il cliente e Biketec Europe GmbH concordano che il cliente trasferirà la comproprietà proporzionale di questo articolo a Biketec Europe GmbH; il trasferimento è accettato. Il cliente manterrà la proprietà esclusiva o la comproprietà di un articolo risultante per Biketec GmbH.
- Biketec Europe GmbH svincolerà le garanzie a cui ha diritto nella misura in cui il valore realizzabile di tali garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; Biketec Europe GmbH sarà responsabile della scelta delle garanzie da svincolare.
VII. Garanzia
- Biketec Europe GmbH garantisce solo che i prodotti contrattuali abbiano la qualità concordata al momento del trasferimento del rischio (cfr. sezione II.1). Le informazioni contenute nei cataloghi, nelle presenze online, nei listini prezzi, nelle illustrazioni e in altro materiale informativo fornito al cliente da Biketec GmbH, nonché le informazioni descrittive dei prodotti, non costituiscono informazioni o garanzie di una particolare qualità dei prodotti contrattuali; tali assicurazioni o garanzie devono essere espressamente concordate per iscritto. Il cliente si è informato sui prodotti contrattuali e sulle loro possibili applicazioni prima di effettuare un ordine.
- I difetti che si manifestano dopo la consegna a causa dell'usura, dell'uso improprio, dell'inosservanza delle istruzioni di manutenzione e installazione, dell'immagazzinamento o delle modifiche apportate dal cliente non costituiscono in alcun caso un difetto.
- Se i prodotti di Biketec Europe GmbH devono essere integrati in un sistema del cliente (ad esempio un sistema motore), la garanzia di Biketec GmbH per questo è esclusa, a meno che il sistema motore non fosse noto e la compatibilità e l'interoperabilità con questo sistema siano state concordate contrattualmente.
- Il cliente è tenuto a controllare immediatamente e accuratamente tutti i prodotti contrattuali al momento del ricevimento per quanto riguarda quantità, dimensioni e qualità. Eventuali reclami devono essere segnalati a Biketec GmbH entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento per iscritto (anche via e-mail) e con una descrizione dettagliata . I danni evidenti dovuti al trasporto devono essere segnalati immediatamente per iscritto a Biketec Europe GmbH e annotati sulla bolla di consegna del vettore. I difetti nascosti devono essere segnalati a Biketec Europe GmbH immediatamente dopo la loro scoperta per iscritto e con una descrizione dettagliata.
- In assenza di una formale e tempestiva denuncia dei difetti, i prodotti contrattuali consegnati si considerano approvati. Il termine di prescrizione per i diritti del cliente dovuti a difetti è un anno dalla consegna.
- Biketec GmbH provvederà, a propria discrezione, ad eliminare i difetti eliminandoli gratuitamente per il cliente o consegnando un articolo privo di difetti in sostituzione. In caso di denuncia di un difetto, Biketec Europe GmbH può richiedere la presentazione del prodotto contrattuale per un'ispezione. Se dall'ispezione emerge che il reclamo era ingiustificato, Biketec Europe GmbH può chiedere il rimborso delle spese sostenute (ad esempio, costi di trasporto, materiali e manodopera). Se è stato fornito un servizio di avviamento, il cliente ne sarà informato separatamente e ciò non comporterà il riavvio del termine di prescrizione.
- Il luogo di adempimento per le consegne e le prestazioni successive è Elsenfeld.
VIII. Responsabilità
- Biketec GmbH risponde per dolo e colpa grave secondo le disposizioni di legge.
- In caso di semplice negligenza, Biketec risponde solo in caso di violazione materiale del contratto (un obbligo necessario per l'adempimento del contratto e sul cui adempimento il cliente poteva quindi fare affidamento) per l'ammontare dei danni tipici e prevedibili.
- Le limitazioni di responsabilità di cui alla Sezione VIII.2 non si applicano in caso di danni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute, all'assenza di una caratteristica garantita, alla violazione di una garanzia, in caso di dichiarazioni fraudolente o in casi di responsabilità del prodotto.
- In caso di limitazione di responsabilità, la responsabilità scade un anno dopo la consegna . Tutte le disposizioni di cui sopra si applicano anche alla responsabilità di organi, dipendenti, agenti ausiliari o subappaltatori di Biketec GmbH.
- La responsabilità di Biketec Europe GmbH, per qualsiasi motivo, derivante dalla mancanza di compatibilità dei prodotti contrattuali con i componenti utilizzati dal cliente è esclusa, a meno che Biketec Europe GmbH non abbia espressamente confermato la compatibilità al cliente per iscritto.
IX. Proprietà intellettuale
- Con l'acquisto dei prodotti contrattuali non vengono trasferiti al cliente diritti di proprietà intellettuale, copyright o know-how.
- Le indicazioni sul copyright non possono essere rimosse.
X. Responsabilità del prodotto / sicurezza del prodotto sicurezza
- Il cliente è tenuto a risarcire Biketec GmbH per le richieste di risarcimento per responsabilità da prodotto, nella misura in cui è responsabile del difetto che ha dato origine alla responsabilità. In particolare, il cliente deve verificare la funzionalità dei prodotti contrattuali in combinazione con altri componenti prima dell'immissione sul mercato dei prodotti finiti (e-bike).
- Il cliente è tenuto a inoltrare tempestivamente (ma al massimo entro 5 giorni lavorativi) eventuali feedback, reclami o richieste di risarcimento a Biketec Europe GmbH, nella misura in cui questi riguardino un difetto di produzione o di progettazione o la sicurezza dei prodotti contrattuali.
- Il cliente è tenuto a trasmettere immediatamente per iscritto a Biketec Europe GmbH eventuali difetti di produzione o di progettazione o rischi per la sicurezza individuati durante le ispezioni.
- Il cliente è tenuto a informare Biketec Europe GmbH in ogni caso delle misure normative e dei provvedimenti adottati, comprese le modifiche alle normative in materia di sicurezza e responsabilità dei prodotti.
- Il cliente è tenuto a collaborare pienamente con Biketec Europe GmbH nelle misure adottate da Biketec Europe GmbH nell'ambito della sicurezza dei prodotti (ad es. richiamo) e a partecipare alle misure corrispondenti.
XI. Protezione dei dati, riservatezza
- Biketec Europe GmbH si impegna a trattare i dati personali in modo confidenziale in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati . Biketec GmbH è autorizzata a raccogliere ed elaborare i dati personali del cliente in conformità alla legislazione sulla protezione dei dati e a trasmetterli a società interne in Germania e all'estero. L'inoltro di dati personali a terzi in Germania e all'estero è consentito in conformità alle norme sulla protezione dei dati per l'elaborazione dei dati relativi alle consegne.
- Per "informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni economiche, commerciali, finanziarie, tecniche, legali, fiscali, relative all'attività aziendale, ai dipendenti o al management o altre informazioni (compresi dati, registri, documenti, campioni, conoscenze e tutti i segreti aziendali ai sensi del § 2 della legge tedesca sui segreti aziendali) che si riferiscono a Biketec Europe GmbH, al suo settore di attività o a un'azienda affiliata a Biketec Europe GmbH e al suo settore di attività, e che vengono divulgate al cliente, ai suoi organi, ai suoi dipendenti o ad altri terzi. di cui al § 2 della legge sui segreti commerciali) che riguardano Biketec Europe GmbH, il suo settore di attività o un'azienda affiliata a Biketec Europe GmbH e il suo settore di attività e che vengono rese accessibili al cliente, ai suoi organi, ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti o ad altri terzi che lavorano per lui direttamente o indirettamente da Biketec GmbH o dall'azienda affiliata o dai suoi organi, dipendenti, rappresentanti, agenti autorizzati o consulenti o che vengono a loro conoscenza in qualsiasi altro modo. Le informazioni riservate comprendono anche le informazioni verbali, le copie, le riproduzioni e i riassunti di qualsiasi tipo. È inoltre irrilevante che i documenti o altri supporti siano stati creati da Biketec GmbH, da società affiliate o da altre terze parti o che siano stati espressamente etichettati come "riservati". Queste Informazioni Riservate non possono in nessun caso essere divulgate a terzi e possono essere divulgate solo all'interno dell'organizzazione del cliente su base "need to know", a condizione che anche i destinatari siano stati obbligati a mantenere la riservatezza.
- Gli obblighi di riservatezza ai sensi della Clausola XI.2 non si applicheranno se (i) Biketec GmbH dichiara al cliente il consenso preventivo scritto per il singolo caso specifico di divulgazione delle Informazioni riservate; (ii) le Informazioni riservate erano comprovatamente già note al cliente prima della loro divulgazione senza violazione degli obblighi di cui alla presente Clausola XI; (iii) il cliente ha ottenuto le Informazioni riservate da una terza parte comprovatamente autorizzata a farlo o le ottiene successivamente da una terza parte senza violazione del presente accordo; (iv) il cliente è obbligato a divulgare le Informazioni riservate per ordine di un tribunale, di un'autorità o per legge. In questo caso, il cliente dovrà informare Biketec GmbH per iscritto con sufficiente anticipo della divulgazione, in modo da poter intraprendere azioni contro la divulgazione stessa.
- Il cliente dovrà informare immediatamente Biketec Europe GmbH nel caso in cui venga a conoscenza della divulgazione di informazioni riservate a terzi non autorizzati. Il cliente farà del suo meglio per garantire che tali terzi non autorizzati distruggano completamente le Informazioni riservate.
- La divulgazione di Informazioni Riservate non è associata ad alcuna concessione di diritti. Tutti i diritti rimangono di Biketec Europe GmbH. Biketec Europe GmbH non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzabilità delle Informazioni riservate per gli interessi del cliente o per la loro completezza, accuratezza e aggiornamento.
- Su richiesta di Biketec Europe GmbH, ma al più tardi alla cessazione del rapporto contrattuale, tutte le Informazioni riservate dovranno essere restituite a Biketec Europe GmbH o distrutte a nostra discrezione; su richiesta, Biketec Europe GmbH dovrà fornire la prova della distruzione.
XII. Disposizioni finali
- La cessione a terzi dei diritti del cliente nei confronti di Biketec Europe GmbH richiede il preventivo consenso scritto di Biketec Europe GmbH.
- Il cliente si impegna a rispettare tutte le norme del Global Compact delle Nazioni Unite.
- Le modifiche e le integrazioni di un contratto e/o delle presenti CGC, nonché gli accordi collaterali, devono essere effettuati per iscritto (è sufficiente la forma testuale). Ciò vale anche per qualsiasi modifica a questo requisito di forma scritta.
- Se una disposizione delle presenti CGV e/o di un corrispondente contratto di acquisto è invalida in tutto o in parte, la validità delle restanti disposizioni rimane inalterata. In questo caso, le parti si impegnano a sostituire la disposizione non valida con una disposizione valida che si avvicini maggiormente allo scopo economico della disposizione non valida.
- Si applica il diritto tedesco, con esclusione del diritto privato internazionale, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG).
- Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o connesse al rapporto contrattuale è Francoforte sul Meno. Biketec Europe GmbH è tuttavia autorizzata a citare in giudizio il cliente presso qualsiasi altro foro legale.